Da un post di Facebook di Vorrei prendere il treno
Dal 30 giugno 2024 è in vigore il decreto Disabilità (decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62) il cui articolo 17 disciplina l’accomodamento ragionevole (nuovo l’art. 5-bis, legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Questo mezzo può permettere alle persone con disabilità di godere in maniera effettiva e tempestiva dei propri diritti qualora non sia permesso dall'applicazione delle norme di legge.
È una misura sussidiaria, che entra in campo quando la legislazione corrente non fornisce mezzi che permettono di godere in maniera effettiva e tempestiva dei propri diritti umani e libertà fondamentali.
Comprende le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato e può comportare interventi tecnici, organizzativi, architettonici e logistici.
Soprattutto, è un concetto legato strettamente alla condizione di disabilità di una specifica persona richiedente e va progettato sartorialmente in ogni singolo caso.
Legittimata a proporre istanza di accomodamento ragionevole è la persona con disabilità o l’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore, l’amministratore di sostegno.
Obbligati ad adottare l’accomodamento ragionevole sono la pubblica amministrazione, i concessionari di pubblici servizi e ogni altro soggetto privato.
La persona con disabilità partecipa alla definizione dell’accomodamento ragionevole: se questo non avviene, non ci può essere accomodamento ragionevole.
L'articolo 27 della Convenzione ONU stabilisce che il diniego di accomodamento ragionevole si configura come discriminazione.
Cosa succede in caso di rifiuto o diniego della proposta di accomodamento ragionevole della pubblica amministrazione del concessionario di pubblici servizi e del soggetto privato?
Per la pubblica amministrazione, ove non sia possibile accordare l’accomodamento ragionevole più prossimo a quello richiesto, il diniego della proposta di accomodamento ragionevole deve essere oggetto di motivazione con l'indicazione dell'accomodamento secondo i principi generali di adeguatezza, pertinenza e appropriatezza.
Se il diniego è opposto da parte di un concessionario di pubblico servizio o da parte di un soggetto privato, la persona con disabilità istante può chiedere al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di verificare la discriminazione per rifiuto di accomodamento ragionevole
Va infine evidenziato che l’ingiustificato rifiuto all’accomodamento ragionevole integra un’ipotesi di discriminazione.
L’accomodamento ragionevole diventerà uno degli argomenti più presenti nel campo dei diritti delle persone con disabilità, e, per la sua natura di misura specifica ad personam può contribuire ad ottenere diritti difficilmente inquadrati nella comune prassi di progettazione universale di ambienti, luoghi e organizzazioni.
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